Riaprire i Navigli
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Lo Statuto


Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della legislazione vigente in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato Associazione “RIAPRIRE I NAVIGLI APS”, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 2 SEDE E DURATA

L'associazione ha sede legale in Milano, Via Ozanam 9, non ha scopo di lucro, e la durata dell’Associazione è fissata in 50 anni a partire dalla data della sua costituzione.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 STATUTO

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

Art. 4 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono quelle individuate nell’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, in particolare alla lettera i) “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la riapertura e la ricostruzione dei Navigli in Milano, nonché la riqualificazione dei Navigli esistenti, coinvolgendo dal punto di vista tecnico e culturale tutti coloro che si riconoscono in questi obiettivi. A tal fine l’Associazione promuove la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle forze politiche, del mondo accademico e delle amministrazioni locali e nazionali per favorire ogni iniziativa utile all’attuazione dello scopo sociale.
Per raggiungere questi obiettivi l’Associazione potrà:
1.         promuovere a scala nazionale ed internazionale iniziative culturali, di documentazione e di ricerca, gruppi di lavoro e di studio, collettivi e comitati per la realizzazione e l’approfondimento del progetto in tutto o in parte; svolge attività di formazione sui temi inerenti lo scopo sociale;
2.         promuovere incontri tra città, università e istituzioni culturali;
3.         indire convegni, riunioni e assemblee, nonché organizzare manifestazioni, mostre, sondaggi di opinione, inchieste e seminari;
4.         collaborare e federarsi con associazioni, enti, istituti nazionali ed internazionali, nonché soggetti di diritto privato, per promuovere e far conoscere l’attività e gli scopi dell’Associazione;
5.         collaborare con le Amministrazioni locali, nazionali ed europee, nonché con soggetti privati, per il raggiungimento dello scopo dell’Associazione, anche attraverso la realizzazione di studi e progetti di carattere urbanistico, architettonico, ingegneristico, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, monumentale, idraulico, energetico, turistico ed ogni altro aspetto necessario a promuovere la riqualificazione e la valorizzazione dei Navigli e del loro territorio;
6.         promuovere iniziative volte ad orientare gli associati e l’opinione pubblica su ogni problematica connessa alla realizzazione delle opere e degli interventi;
7.         promuovere iniziative ed anche attività economiche, per il sostegno delle iniziative connesse al raggiungimento degli scopi sociali;
8.         promuovere la raccolta di firme finalizzate a proporre leggi di iniziativa popolare, referendum e petizioni connesse con gli scopi dell’Associazione;
9.         predisporre centri di documentazione al servizio degli associati e dei cittadini;
10.       diffondere a scala nazionale e internazionale la conoscenza di Milano-Città d’Acqua e Lombardia territorio di straordinario valore idraulico, del valore dei Navigli nella storia della città di Milano, della Lombardia e del Paese, attraverso l’edizione di libri, pubblicazioni in qualsiasi forma editoriale tradizionale ed innovativa;
11.       promuove gemellaggi ed intese interistituzionali;
12.       ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti, persone fisiche e/o giuridiche, in conformità alle leggi vigenti; organizzare raccolte di fondi finalizzate allo scopo sociale;
13.       promuovere le proprie iniziative a mezzo stampa, curare la redazione di libri, testi, indagini e siti web.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

Art. 5 GLI ASSOCIATI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che hanno compiuto almeno 16 anni di età, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazione di alcuna natura, le associazioni di promozione sociale, le imprese e gli enti pubblici che accettano gli articoli dello Statuto, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Consiglio Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto dell’associato.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
All'atto dell'ammissione l’associato si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo e al rispetto dello Statuto.
Categorie di associati sono:
- Associati fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto in Assemblea, sono eleggibili alle cariche sociali.
- Associati ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato ordinario dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto in Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.
- Associati sostenitori: coloro che avendo chiesto e ottenuto la qualifica di associato sostenitore dal Consiglio Direttivo decidono con la loro iscrizione di sostenere economicamente l’attività e gli scopi dell’Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. 

Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento, prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali, votare in Assemblea se iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.
Tutti gli associati sono tenuti a rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno e al pagamento della quota sociale associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
L'ammontare della quota sociale annuale è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il comportamento dell’associato verso gli altri associati ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero di volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 7 RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
L’associato può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.
Gli associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. È prevista la completa intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L’Organo di Controllo;
- L’Organo di Revisione.

Art. 9 L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare e di voto alle assemblee tutti gli associati iscritti nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota sociale.
L'Assemblea degli associati è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza o mediante comunicazione via Internet. L’avviso è affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o da un delegato del Presidente nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata:
a
) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
b
) quando la richiede per iscritto almeno il 10% degli associati aventi diritto di voto.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
È ammesso il voto per corrispondenza da effettuarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno solo in via eccezionale e con motivazione provata e giustificata da un’effettiva impossibilità della votazione ordinaria.
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, anche in formato elettronico, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e dell’Organo di Revisione;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
e) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
f
) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
g
) approva il programma annuale dell'associazione;
h) può dare indicazione al Consiglio Direttivo di nominare un Presidente onorario che dura in carica fino a diversa deliberazione dell’Assemblea.
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei 3/4 degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria:
a
) approva le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto con il voto favorevole della maggioranza dei 3/4 dei presenti;
b
) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a quindici membri scelti tra gli associati fondatori e/o ordinari. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni.
L’Assemblea che procede alla loro nomina determina il loro numero per il triennio di carica.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Compete al Consiglio Direttivo l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione ed esegue le delibere dell’Assemblea, e pertanto a titolo indicativo e non tassativo:
a)     
redige il bilancio consuntivo, preventivo, il rendiconto gestionale annuale e, se previsto, il bilancio sociale e la loro presentazione all’Assemblea;
b)    
fissa annualmente l’importo delle quote sociali annuali;
c)     
assume i dipendenti e i collaboratori determinandone la retribuzione;
d)    
compila eventuali regolamenti, per il funzionamento dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea;
e)    
predispone il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea;
f)      
autorizza le spese;
g)    
delibera sulle domande di iscrizione e delibera circa le azioni disciplinari, in merito all’esclusione degli associati;
h)    
nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario che durano in carica tre anni;
i)       
stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
j)      
cura la gestione di tutti gli eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
k)     
può delegare parte dei propri poteri agli associati.
Ai membri del Consiglio Direttivo potranno essere riconosciuti i rimborsi spese per l’attività svolta.

Art. 11 COMITATO SCIENTIFICO E GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all’Assemblea un Comitato Scientifico, nonché di proporre all’Assemblea un Comitato dei Garanti avente lo scopo di elaborare proposte circa le iniziative da assumere.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, possono essere istituiti Comitati consultivi e Gruppi di studio per l’approfondimento di tematiche di rilevante interesse per l’Associazione, cui devono essere chiamati a partecipare esperti di riconosciuto prestigio, anche non associati.
La composizione, i compiti, la durata, le modalità di funzionamento di tali organismi e gli eventuali compensi a favore degli esperti ad essi partecipanti, sono stabiliti con deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio per conto della stessa, è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; cura l’attuazione delle delibere di tali organi e esercita tutti i poteri a lui delegati in modo espresso dagli stessi; sovrintende tutte le attività del sodalizio e cura i rapporti con i terzi.

Art. 13 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice Presidente per i terzi prova l’impedimento del Presidente.

Art. 14 IL SEGRETARIO

Il Segretario assiste normalmente il Presidente nelle sedute dell’Assemblee; cura l’ordinaria amministrazione dell’Associazione dando esecuzione, secondo le disposizioni del Presidente, alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; provvede ad effettuare i pagamenti e le atre incombenze che gravano sull’Associazione; riscuote, rilasciandone relativa quietanza, tutte le somme che risulteranno dovute  all’Associazione a qualsiasi titolo sia da parte dello Stato o di altro ente pubblico, sia da qualsiasi persona fisica o giuridica e curare, su indicazione del Presidente, l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, sorveglia la buona conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Associazione.

Art. 15 L’ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L’organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall’art. 31 del D. Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 L’ORGANO DI REVISIONE

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere le funzioni di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 17 LIBRI SOCIALI

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il
registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 18 MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIO

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
- dalle quote versate dagli associati nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi, rimborsi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da iniziative promozionali o altre attività consentite dalla legge.
Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
L’associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19 BILANCIO E RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce. Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, non potranno essere ripartiti anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Laddove sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone, nei casi e nei modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il bilancio sociale da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.

Art. 20 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in Assemblea straordinaria il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità di pubblica utilità e a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari o, in mancanza, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto è modificabile dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 3/4 dei voti espressi.  Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno, con il Codice del terzo settore e con la Legge italiana.

Art. 22 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Art. 23 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.



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Telefono: 0220240585
Fax: 0229417717
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